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Uscita dal regime forfettario: regole dal 1° Gennaio 2025

30 settembre 2025

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Il regime forfetario applicabile ai contribuenti persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni rappresenta un regime naturale per coloro che possiedono i requisiti previsti, tra cui il principale limite relativo ai ricavi o compensi annui, che non devono superare gli 85.000 euro.

Dal 1° gennaio 2023, le regole sono state aggiornate come segue: qualora un contribuente percepisca ricavi o compensi superiori al limite di 85.000 euro, ma comunque inferiori a 100.000 euro, ciò non pregiudica la permanenza nel regime forfetario nell’anno in cui si verifica il superamento, ma comporta la fuoriuscita dal regime a partire dall’anno successivo, con conseguente applicazione delle regole ordinarie.

Se invece i ricavi o compensi superano 100.000 euro, il regime forfetario cessa immediatamente, a partire dal momento stesso del superamento. In questo caso, il contribuente ha la possibilità di rettificare l’IVA non detratta in costanza di regime forfetario, mediante la dichiarazione IVA relativa all’anno del superamento.

È inoltre possibile optare volontariamente per il regime ordinario, scegliendo di fuoriuscire dal regime forfetario.


Fuoriuscita per superamento del limite di 85.000 euro

Il regime forfetario cessa di avere applicazione a partire dall’anno successivo a quello in cui viene meno una delle condizioni previste dalla normativa. In particolare, il superamento del limite di 85.000 euro, pur rimanendo al di sotto dei 100.000 euro, determina la fuoriuscita dal regime forfetario dall’anno successivo, con conseguente applicazione del regime ordinario o semplificato.

Dalla fuoriuscita dal regime forfetario consegue il diritto alla rettifica dell’IVA non detratta, ai sensi dell’art. 19-bis2 del D.P.R. n. 633/1972, da esporre nella dichiarazione IVA relativa al primo anno di applicazione delle regole ordinarie. Il periodo d’imposta interessato dalla rettifica varia a seconda della soglia superata.

Esempio pratico: se il limite di 85.000 euro viene superato nell’anno 2024, l’eventuale rettifica dell’imposta non detratta dovrà essere esposta nella dichiarazione IVA relativa all’anno 2025, da presentare nell’anno 2026.

Nel passaggio da regime forfetario a regime ordinario, al fine di evitare duplicazioni di imposizione:

  • i ricavi e compensi già inclusi nel reddito determinato secondo le regole del regime forfetario non concorrono alla determinazione del reddito negli anni successivi, anche se di competenza di tali periodi;
  • viceversa, i ricavi e compensi che non hanno concorso a formare il reddito nel periodo forfetario assumono rilevanza negli anni successivi, se rientrano nei presupposti previsti dal regime forfetario.

Analoghi criteri si applicano in caso di passaggio inverso, da regime ordinario a regime forfetario.

Le spese sostenute durante il regime forfetario non assumono rilevanza nella determinazione del reddito degli anni successivi.

In caso di cessione di beni strumentali successivamente all’uscita dal regime forfetario:

  • se i beni sono stati acquisiti prima del regime forfetario, ai fini del calcolo della plusvalenza o minusvalenza si assume come costo non ammortizzato quello risultante alla fine dell’esercizio precedente a quello in cui decorre il regime ordinario;
  • se i beni sono stati acquisiti durante il regime forfetario, si assume come costo non ammortizzabile il prezzo di acquisto.

Superamento del limite di 100.000 euro

Il regime forfetario cessa immediatamente per coloro che hanno maturato ricavi o compensi superiori a 100.000 euro. In questo caso, l’IVA è dovuta sulle operazioni effettuate che comportano il superamento del limite, senza attendere l’anno successivo.

Ai fini del superamento del limite di 100.000 euro, rileva l’incasso dei ricavi o compensi, e non l’emissione della fattura. Pertanto:

  • se la fattura viene emessa contestualmente all’incasso, l’IVA deve essere esposta a debito;
  • se l’incasso avviene successivamente all’emissione della fattura, gli obblighi IVA sono assolti a partire dal momento dell’incasso, integrando la fattura anche se emessa in precedenza.

Inoltre, l’imposta non detratta in costanza di regime forfetario, ai fini dell’eventuale rettifica, va indicata nella dichiarazione IVA relativa all’anno del superamento.

Il costo dei beni che concorre alla determinazione del reddito d’impresa o di lavoro autonomo deve essere assunto al netto dell’IVA non detratta, e successivamente rettificato nella dichiarazione IVA relativa all’anno del superamento del limite di 100.000 euro.

Esempio pratico: se il limite di 100.000 euro viene superato nel 2025, la rettifica dell’imposta non detratta deve essere esposta nella dichiarazione dello stesso anno, da presentare nel 2026.

Per il superamento del limite di 85.000 euro entro il limite di 100.000 euro nello stesso anno, la rettifica dell’IVA potrà essere computata in un’unica soluzione nella dichiarazione IVA dell’anno successivo (anno 2026, da presentare nel 2027) con riferimento a:

  • beni e servizi non ceduti o non utilizzati al 31 dicembre dell’anno di superamento;
  • beni ammortizzabili (compresi beni immateriali come opere dell’ingegno, marchi, brevetti, know-how, diritti di concessione), se non sono trascorsi quattro anni dalla loro entrata in funzione (10 anni per fabbricati o porzioni di essi), con riferimento alle quote residue.

A seguito della fuoriuscita per superamento del limite di 100.000 euro, il contribuente deve:

  • istituire i registri e le scritture contabili e annotare le operazioni secondo le modalità ordinarie, a partire dal momento del superamento del limite;
  • annotare le operazioni relative a cessioni, prestazioni e acquisti effettuati prima del superamento entro il termine per la presentazione della dichiarazione annuale;
  • adempiere a tutti gli obblighi ordinariamente previsti;
  • versare le imposte a saldo relative all’anno del superamento del limite, calcolate secondo le regole ordinarie.

Resta fermo che, per il versamento degli acconti, si applicano le modalità ordinarie (storico o previsionale). I codici tributo da utilizzare devono essere coerenti con il metodo di determinazione del reddito adottato.


Fuoriuscita per opzione al regime ordinario

Il regime forfetario, pur essendo un regime naturale, può essere abbandonato volontariamente mediante opzione per il regime ordinario, applicando IVA e imposte sul reddito secondo le regole ordinarie.

  • L’opzione è vincolante per almeno tre anni e resta valida negli anni successivi fino a quando permane l’applicazione del regime ordinario.
  • Il contribuente che possiede i requisiti per il regime forfetario ma ha optato per la contabilità semplificata può passare al regime forfetario senza attendere il triennio, essendo entrambi regimi naturali.

In sintesi, i contribuenti possono transitare liberamente tra regimi naturali (semplificato e forfetario) se ne soddisfano i requisiti.


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