Un tema che genera spesso dubbi tra professionisti e contribuenti riguarda la gestione delle fatture intracomunitarie ricevute da soggetti in regime forfettario e i conseguenti adempimenti IVA.
Il quesito è particolarmente frequente quando il contribuente riceve una fattura per servizi da un soggetto estero, integra il documento con codice TD17 e versa l’imposta tramite modello F24, senza esercitare il diritto alla detrazione.
In questa situazione sorge spontanea la domanda:
il contribuente forfettario deve presentare le LIPE e la dichiarazione IVA annuale?
Per rispondere correttamente è necessario analizzare la disciplina del regime forfettario e il funzionamento del meccanismo del reverse charge per le operazioni intracomunitarie.
Regime forfettario: quali sono gli obblighi IVA
Il regime forfettario è caratterizzato da una forte semplificazione degli adempimenti fiscali. I contribuenti che applicano questo regime non sono infatti considerati soggetti passivi IVA “ordinari” sotto il profilo operativo.
In particolare, i forfettari:
- non applicano l’IVA in fattura (assenza di rivalsa);
- non possono detrarre l’IVA sugli acquisti;
- sono esonerati dalla maggior parte degli adempimenti IVA, sia dichiarativi sia comunicativi.
Tra gli obblighi dai quali sono generalmente esonerati rientrano:
- liquidazioni periodiche IVA
- LIPE (Comunicazioni delle Liquidazioni Periodiche IVA)
- dichiarazione IVA annuale
Questa impostazione di base resta valida anche in presenza di alcune operazioni particolari che comportano l’assolvimento dell’imposta.
Fatture intracomunitarie e integrazione con TD17
Una delle situazioni in cui il contribuente forfettario deve comunque assolvere l’IVA riguarda la ricezione di servizi da fornitori esteri, sia comunitari sia extra-UE.
In questi casi si applica il meccanismo dell’inversione contabile (reverse charge).
Operativamente il contribuente deve:
- integrare o autofatturare l’operazione tramite documento elettronico TD17;
- versare l’IVA dovuta tramite modello F24;
- non esercitare il diritto alla detrazione, in quanto non previsto dal regime forfettario.
In queste circostanze il contribuente assume temporaneamente il ruolo di debitore d’imposta, limitatamente alla specifica operazione ricevuta dall’estero.
Reverse charge e regime forfettario: cambia qualcosa negli obblighi IVA?
L’elemento fondamentale da chiarire è che l’assolvimento dell’IVA tramite reverse charge non modifica il regime fiscale del contribuente.
Il versamento effettuato a seguito dell’integrazione della fattura estera rappresenta infatti un adempimento isolato, riferito esclusivamente alla singola operazione intracomunitaria.
Di conseguenza:
- il contribuente non diventa un soggetto IVA ordinario
- non vengono ripristinati gli adempimenti periodici IVA
Il regime forfettario continua quindi ad applicarsi integralmente.
Obbligo di LIPE per i forfettari con fatture INTRA?
La risposta è no.
Le LIPE (Comunicazioni delle Liquidazioni Periodiche IVA) presuppongono l’esistenza di liquidazioni periodiche dell’imposta, che nel regime forfettario non sono previste.
Il versamento effettuato tramite modello F24 a seguito dell’integrazione TD17 non costituisce una liquidazione periodica IVA, ma rappresenta semplicemente il pagamento dell’imposta dovuta per effetto del reverse charge.
Pertanto, anche in presenza di fatture intracomunitarie integrate, il contribuente forfettario non è tenuto all’invio delle LIPE.
Dichiarazione IVA annuale: è obbligatoria?
Lo stesso principio vale per la dichiarazione IVA annuale.
Questo adempimento riguarda i soggetti che gestiscono l’imposta con liquidazioni periodiche e detrazione dell’IVA sugli acquisti, caratteristiche tipiche del regime IVA ordinario.
Il contribuente in regime forfettario, invece:
- non effettua liquidazioni periodiche
- non esercita il diritto alla detrazione
- rimane quindi esonerato dalla dichiarazione IVA annuale
Questo vale anche nel caso in cui abbia ricevuto fatture intracomunitarie con integrazione TD17 e versamento dell’IVA tramite F24.
Conclusioni
In presenza di fatture intracomunitarie di servizi ricevute da contribuenti in regime forfettario, l’integrazione del documento con TD17 e il versamento dell’IVA tramite modello F24 rappresentano un obbligo limitato alla singola operazione.
Tale adempimento non comporta il ripristino degli obblighi IVA ordinari.
Di conseguenza:
- non sorge l’obbligo di invio delle LIPE
- non è richiesta la presentazione della dichiarazione IVA annuale
Il contribuente resta infatti pienamente in regime forfettario, limitandosi ad assolvere l’IVA esclusivamente per le operazioni soggette a reverse charge.
Solo l’eventuale fuoriuscita dal regime forfettario determinerebbe il ritorno agli ordinari obblighi dichiarativi IVA.
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